Corte di Cassazione Penale Sezione I – Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023 (u.p. 27 aprile 2023) – Pres. Di Salvo – Est. Dawan – PM Ceroni – Ric. (omissis). – Risponde il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza), in concorso con il datore di lavoro, dell’infortunio di un lavoratore se ha omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

L’art. 50 del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha sostenuto la suprema Corte, ha attribuito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in esame l’imputato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato condannato, non perché ricoprisse una posizione di garanzia, ma per non avere in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

È una sentenza importante questa perché si registra in essa una presa di posizione della suprema Corte nei confronti di tale figura della organizzazione della sicurezza sul lavoro nelle aziende che costituirà molto probabilmente un importante precedente nella giurisprudenza di legittimità e che ha già sollevato comprensibili reazioni da parte di operatori e giuristi per le conseguenze che potrebbe avere.

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