La Commissione Interpelli con l’Interpello n. 1/2024 – rispondendo al quesito dell’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane – ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter)” – cioè la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi – “al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.