Al quesito formulato dalla regione Friuli-Venezia-Giulia risponde il primo interpello del 2020, l’Interpello n. 1/2020 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 23 gennaio 2020 (pubblicato il 28 gennaio) avente per oggetto “l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73.
La Commissione Interpelli ritiene che “a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo”.
Tuttavia – la Commissione Interpelli conclude – “fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente” e sulla base del “principio di tipicità” del sistema penale – che “l’ambito di operatività dell’articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.