Cos’è il Decreto legislativo del 3 settembre 2020 sull’etichettatura ambientale
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
La resa obbligatoria di tale decreto è stata prorogata alla nuova data del 01/01/2023.
L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
IN SINTESI
- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo
Chi deve adeguarsi al decreto?
Tutte le aziende che vendono prodotti utilizzando materiali di imballaggio.
In caso di vendita all’estero franco fabbrica (EXW-EX Works), l’acquirente si assume la responsabilità legale dell’etichettatura.
Attività previste per arrivare all’etichettatura ambientale sugli imballaggi
- Censimento dei mercati ai quali verrà destinato il materiale da imballaggio:
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- Reperimento dei regolamenti sul conferimento dei rifiuti specifici per paese di destino;
- Eventuale registrazione ai portale di gestione dei rifiuti da imballaggio degli stati membri; Esempio per la Germania c’è il sistema duale e portale LUCID, per la Francia c’è agenzia ICE
- Censimento del canale al quale verrà destinato l’imballaggio ( B2B o B2C )
- Censimento degli imballaggi utilizzati
- Censimento dei materiali costituenti gli imballaggi utilizzati;
- Va chiarita la posizione del soggetto che immette nel mercato gli imballaggi (chi è il Produttore o chi è l’Utilizzatore degli imballaggi);
- Definizione e sottoscrizione di specifico accordo tra le parti ( Utilizzatore e Produttore );
- Definizione documentazione riguardante la composizione dell’imballaggio e codifica ai sensi della decisione 129/97/CE;
- Applicazione delle informazioni agli imballaggi in accordo alla Decisione 129/97/CE;
a. Etichettatura imballaggi monocomponenti destinati al B2C;
b. Etichettatura imballaggi multicomponente destinati al B2C;
c. Etichettatura imballaggi destinati al B2B;
Conseguenze della mancata etichettatura
La violazione dell’art. 219 comma 5 ai sensi dell’articolo 261 comma 3, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l’etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
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