I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Esistono al momento 18 categorie di forniture e affidamenti contraddistinti da un CAM, riportate sul sito del MiTE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Il 7 febbraio 2023 il Ministero ha annunciato l’aggiornamento dei CAM relativi rispettivamente a Prodotti Tessili e Arredo Esterni, di cui riportiamo in seguito la sintesi:

  • Decreto 7 febbraio 2023 CAM parchi giochi e arredo urbano e arredi per esterni (entrerà in vigore dal 20/07/2023)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi, di cui all’allegato al presente decreto, per:

a) l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni;
c) l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di vista della funzionalità e le componenti usurate o difettose vengono sostituite ricorrendo a ricambi originali, o con le stesse caratteristiche o superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard qualitativi e di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato;
b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire alla persona con disabilità visiva di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi non abitualmente frequentati.

Art. 3. Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Decreto 7 febbraio 2023: CAM Forniture e noleggio prodotti tessili (entrerà in vigore il 22/05/2023)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 e relative appendici, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

a) prodotti tessili;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l’80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili destinati all’uso in ambienti esterni;
d) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l’attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la successiva consegna degli articoli rinnovati. L’attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.

Art. 3. Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 14 luglio 2021, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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